Dieci anni dalla introduzione di questa nuova figura professionale di Addetto ai Servizi di Controllo (ex Buttafuori): tanto è passato dalle prime esperienze concrete e fattive di questo nuovo operatore della sicurezza. La relativa normativa risale in realtà al 2009, ma a partire dalla Legge 94/2009 si è dovuto attendere qualche anno per vedere i primi timorosi e problematici frutti.
Una professione ancora in divenire
Molte sono state le difficoltà, a partire dalla formazione obbligatoria: non è un segreto che i primi anni era difficoltoso trovare dei corsi di formazione istituiti da enti autorizzati e accreditati dalle relative regioni di competenza, scoglio poi superato di buon grado, tanto che ormai si organizzano corsi di qualità in ogni città capoluogo.
I vecchi “buttafuori”, cioè personale prestante ed improvvisato, ma privo di formazione professionale, hanno continuato per anni ad essere impiegati per lo svolgimento della attività di Security, talvolta anche oltre il 2015: non era raro incontrare operatori privi di cartellino identificativo standard di colore giallo, o con improbabili tesserini di riconoscimento di ogni colore e con fantomatiche scritte del tipo: Staff, Antincendio, Agency etc.
Come chiamarsi?
Partiamo dall’inizio, dal nome: Addetto ai Servizi di Controllo (difficile anche oggi la sostituzione al più comune Buttafuori).
Il termine “Controllore” è fuori luogo, “buttafuori” lo riteniamo offensivo, “bouncer” è termine corretto ma in inglese e qui non lo capirebbe nessuno, mentre Bodyguard… in Italia è illegale: la figura del Bodyguard a tutela della persona fisica non è prevista dal nostro ordinamento.
La definizione di Addetto alla Security (o alla Sicurezza) è un buon compromesso, anche se può generare delle incomprensioni tra gli addetti al lavori, come con il Security Manager, o con la la disciplina della Sicurezza sul Lavoro, o Safety, o addirittura con la Cyber Security, scienza esclusivamente intellettuale e per niente fisica.
La normativa: La Legge 94/2009 e il D.M. 06/10/09
La normativa istitutiva è la legge 94/2009, con il successivo decreto di recepimento: il D.M. 6 ottobre 2009, meglio noto anche come Decreto Maroni.
Tali norme prevedono che il “Buttafuori” Addetto ai Servizi di Controllo sia autorizzato a svolgere tale ruolo solo se approvato dalla Prefettura ed iscritto in un apposito elenco. Tale Albo, tenuto dalle relative Prefetture Territoriali competenti, è da revisionare ogni 2 anni per verificare il permanere dei requisiti richiesti dalle norme sopra citate.
I requisiti dell’Addetto ai Servizi di Controllo – ex Buttafuori
I requisiti sono in generale noti agli operatori, indicati dalla 94/2009 e dal Decreto Maroni, ed integrati dalle successive modificazioni (i cui testi completi sono facilmente reperibili anche sul web). Cerchiamo di definirli uno per uno, senza entrare nei particolari.
Sembra che l’elenco dettagliato non sia stato presentato in precedenza sul web:
lo facciamo noi adesso per darti un aiuto concreto, supponendo che sei un aspirante Addetto ai Servizi di Controllo, ASC ex Buttafuori.
In questo modo puoi verificare direttamente se puoi intraprendere questa professione.
- età non inferiore ai 18 anni
- idoneità psicofisica accertata preventivamente da visita medica
- possesso dei requisiti di cui all’art.11 T.U.L.P.S. Dispositivo dell’art. 11 TULPS Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1 – Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
2 – Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione
- assenza, negli ultimi 5 anni, di denunce o condanne, anche con sentenza non definitiva, per uno dei seguenti reati:
- porto d’armi o di oggetti atti ad offendere (art.4, primo e secondo comma della L. 18.04.1975 n.110)
- uso di caschi protettivi od altro mezzo idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona (art.5 della legge 22.05.1975, n. 152)
- esposizione od introduzione di simboli o emblemi discriminatori o razzisti (art.2, comma 2, del decreto legge 26.04.1993, n.122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n.205)
- delitti contro l’ordine pubblico e di comune pericolo mediante violenza (di cui al libro II, titolo V e titolo VII, capo I e titolo XII del codice penale. VEDI SOTTO)
- reati di rapina ed estorsione (art.380, comma 2, lettera f, del codice di procedura penale)
- delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell’articolo 73 del Testo Unico stupefacenti D.P.R. 309/1990 (art.380, comma 2, lettera h, del codice di procedura penale)
- non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti, associazioni o gruppi organizzati di cui al D.L. 26.04.1993, n.122, convertito dalla legge 25.06.1993, n.205: ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi
- non essere sottoposti, né essere stati sottoposti a misure di prevenzione ovvero destinatari di provvedimenti di cui all’art.6 della Legge 13.12.1989, n.401 ovvero: divieto di accesso alle manifestazioni sportive (e pertinenti) disposto dal Questore nei confronti di
- coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza;
- coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche all’estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l’ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lettera a)
- diploma di scuola media inferiore Il titolo di studio, i cittadini italiani possono autocertificarlo; invece, quelli stranieri, comunitari o extracomunitari, se non lo hanno conseguito in Italia , devono presentare, in originale, una dichiarazione di valore, rilasciata dalla competente Rappresentanza Diplomatico – Consolare, che attesti il livello di scolarizzazione
- superamento del corso di formazione di cui all’art.3 del d.m. 06.10.2009 Ai fini dell’avvio dell’istruttoria è possibile produrre un attestato di frequenza del corso rilasciato dall’ente formatore riconosciuto, al quale dovrà seguire, necessariamente, ai fini del favorevole esito dell’istanza e quindi dell’iscrizione, copia dell’attestato finale rilasciato dall’Ente regionale competente
- possesso di un contratto di lavoro con il gestore delle attività o con il titolare dell’istituto
Quali sono i reati di cui al libro II, titolo V e titolo VII, capo I e titolo XII del Codice Penale? Andiamo per ordine.
I reati di cui al libro II, titolo V del Codice Penale:
Dei delitti contro l’ordine pubblico
- Art. 414 — Istigazione a delinquere
- Art. 414 bis — Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia
- Art. 415 — Istigazione a disobbedire alle leggi
- Art. 416 — Associazione per delinquere
- Art. 416 bis — Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- Art. 416 bis 1 — Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose
- Art. 416 ter — Scambio elettorale politico-mafioso
- Art. 418 — Assistenza agli associati
- Art. 419 — Devastazione e saccheggio
- Art. 420 — Attentato a impianti di pubblica utilità
- Art. 421 — Pubblica intimidazione
I reati di cui al libro II, titolo VII, capo I, del Codice Penale:
Dei delitti contro la fede pubblica
Capo I – Della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo
- Art. 453 — Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
- Art. 454 — Alterazione di monete
- Art. 455 — Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
- Art. 457 — Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
- Art. 458 — Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete
- Art. 459 — Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati
- Art. 460 — Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo
- Art. 461 — Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata
- Art. 462 — Falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto
- Art. 464 — Uso di valori di bollo contraffatti o alterati
- Art. 465 — Uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto
- Art. 466 — Alterazione di segni nei valori di bollo o nei biglietti usati e uso degli oggetti così alterati
I reati di cui al libro II, titolo XII del Codice Penale
Dei delitti contro la persona
Capo I – Dei delitti contro la vita e l’incolumità individuale
- Art. 575 — Omicidio
- Art. 578 — Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale
- Art. 579 — Omicidio del consenziente
- Art. 580 — Istigazione o aiuto al suicidio
- Art. 581 — Percosse
- Art. 582 — Lesione personale
- Art. 583 bis — Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- Art. 583 quater — Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali
- Art. 583 quinquies — Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso
- Art. 584 — Omicidio preterintenzionale
- Art. 586 — Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto
- Art. 586 bis — Utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti
- Art. 588 — Rissa
- Art. 589 — Omicidio colposo
- Art. 589 bis — Omicidio stradale
- Art. 589 ter — Fuga del conducente in caso di omicidio stradale
- Art. 590 — Lesioni personali colpose
- Art. 590 bis — Lesioni personali stradali gravi o gravissime
- Art. 590 ter — Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali
- Art. 590 sexies — Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario
- Art. 591 — Abbandono di persone minori o incapaci
- Art. 593 — Omissione di soccorso
Capo I bis – Dei delitti contro la maternità
- Art. 593 bis — Interruzione colposa di gravidanza
- Art. 593 ter — Interruzione di gravidanza non consensuale
Capo II – Dei delitti contro l’onore
- Art. 595 — Diffamazione
- Art. 596 bis — Diffamazione col mezzo della stampa
- Art. 598 — Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie o amministrative
- Art. 599 — Provocazione
Capo III – Dei delitti contro la libertà individuale
Sezione I – Dei delitti contro la personalità individuale
- Art. 600 — Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
- Art. 600 bis — Prostituzione minorile
- Art. 600 ter — Pornografia minorile
- Art. 600 quater — Detenzione o accesso a materiale pornografico
- Art. 600 quater 1 — Pornografia virtuale
- Art. 600 quinquies — Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
- Art. 600 octies — Impiego di minori nell’accattonaggio. Organizzazione dell’accattonaggio
- Art. 601 — Tratta di persone
- Art. 601 bis — Traffico di organi prelevati da persona vivente
- Art. 602 — Acquisto e alienazione di schiavi
- Art. 603 bis — Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
- Art. 604 — Fatto commesso all’estero
Sezione I bis – Dei delitti contro l’eguaglianza
Sezione II – Dei delitti contro la libertà personale
- Art. 605 — Sequestro di persona
- Art. 606 — Arresto illegale
- Art. 607 — Indebita limitazione di libertà personale
- Art. 608 — Abuso di autorità contro arrestati o detenuti
- Art. 609 — Perquisizione e ispezione personali arbitrarie
- Art. 609 bis — Violenza sessuale
- Art. 609 quater — Atti sessuali con minorenne
- Art. 609 quinquies — Corruzione di minorenne
- Art. 609 octies — Violenza sessuale di gruppo
- Art. 609 undecies — Adescamento di minorenni
Sezione III – Dei delitti contro la libertà morale
- Art. 610 — Violenza privata
- Art. 611 — Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato
- Art. 612 — Minaccia
- Art. 612 bis — Atti persecutori
- Art. 612 ter — Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti
- Art. 613 — Stato di incapacità procurato mediante violenza
- Art. 613 bis — Tortura
- Art. 613 ter — Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura
Sezione IV – Dei delitti contro la inviolabilità del domicilio
- Art. 614 — Violazione di domicilio
- Art. 615 — Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale
- Art. 615 bis — Interferenze illecite nella vita privata
- Art. 615 ter — Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
- Art. 615 quater — Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all’accesso a sistemi informatici o telematici
- Art. 615 quinquies — Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
Sezione V – Dei delitti contro la inviolabilità dei segreti
- Art. 616 — Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza
- Art. 617 — Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche
- Art. 617 bis — Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche
- Art. 617 ter — Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche
- Art. 617 quater — Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
- Art. 617 quinquies — Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
- Art. 617 sexies — Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche
- Art. 617 septies — Diffusione di riprese e registrazioni fraudolente
- Art. 618 — Rivelazione del contenuto di corrispondenza
- Art. 619 — Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni
- Art. 620 — Rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni
- Art. 621 — Rivelazione del contenuto di documenti segreti
- Art. 622 — Rivelazione di segreto professionale
- Art. 623 — Rivelazione di segreti scientifici o industriali
- Art. 623 bis — Altre comunicazioni e conversazioni
La domanda di iscrizione non può essere presentata dal diretto interessato. Però deve essere inoltrata alla Prefettura Territoriale competente da:
- i gestori delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi;
- i titolari degli istituti autorizzati a norma dell’art.134 T.U.L.P.S. (Istituti di vigilanza privata o di Investigazione privata) previa apposita estensione della licenza posseduta allo svolgimento dei servizi di cui al Decreto 6/10/2009.
La domanda deve essere inoltre corredata dai seguenti documenti che l’aspirante Addetto ai Servizi di Controllo (o ex Buttafuori, o Addetto alla Security) farà bene a produrre prima della procedura:
- copia di un documento di identità in corso di validità;
- certificato medico attestante il possesso dei requisiti psico-fisici, rilasciato dall’autorità sanitaria pubblica, in originale o copia autentica;
- attestato di superamento del corso di formazione per addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento, in originale o copia autentica (la formazione professionale è specifica e non può essere considerata equivalente ad altre.
E’ buona cosa ricordare che l’art.3 comma 13 della legge 94/2009, prevede una sanzione amministrativa da 1.500 a 5.000 euro per chiunque svolga i compiti di ASC senza avere i requisiti. Oppure in maniera difforme da quanto stabilito dalla legge e dal decreto attuativo. La stessa sanzione è prevista per chiunque impiega soggetti diversi da quelli iscritti nell’elenco prefettizio oppure omette di dare al Prefetto la preventiva comunicazione di impiego del personale iscritto.
Una precisazione: l’elenco prefettizio degli ASC viene revisionato ogni due anni: quindi è necessario presentare la documentazione comprovante l’attualità dei requisiti almeno un mese prima della scadenza biennale. Il mancato deposito di tale documentazione comporta la cancellazione dall’elenco prefettizio con il divieto di svolgimento dei compiti di Addetto ai Servizi di Controllo ex Buttafuori. Ciò non toglie che non possa svolgere altri ruoli a cui non è richiesta l’autorizzazione prefettizia.
Vi diamo appuntamento ai prossimi articoli sull’argomento per approfondire altri aspetti della normativa di questa nuova figura professionale.